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06/10/2011 - Protocollo Organizzativo tra il Procuratore Generale di Cagliari e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
LA RAZIONALIZZAZIONE, SEGRETEZZA E RISERVATEZZA NEGLI ACCERTAMENTI BANCARI IN MATERIA PENALE E PER L’APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI
Il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Cagliari
E
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
PREMESSO
- che il sistema bancario italiano è chiamato a collaborare sempre più intensamente con la Magistratura, nonché con gli organi di polizia delegati alle indagini, sia nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale che nell’espletamento dell’attività di accertamento bancario per indagini penali e per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
- che l’ABI ha costituito presso la sua sede in Roma un apposito Tavolo di Lavoro Istituzionale aperto alla partecipazione delle Autorità competenti in materia, allo scopo di proseguire sulla strada di una “razionalizzazione” degli accertamenti bancari penali;
- che a siffatto Tavolo di Lavoro han preso parte rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura, della Direzione Nazionale Antimafia, della Associazione Nazionale Magistrati, della Direzione Investigativa Antimafia, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza, oltre a una serie di qualificati esponenti di un rappresentativo gruppo di banche;
- che il predetto Tavolo di Lavoro ha concordato in particolare: a) un modello standardizzato per la richiesta di accertamenti bancari penali; b) un documento programmatico sulla “razionalizzazione dell’attività di indagine bancaria”, con una serie di principi operativi al riguardo, desunti dall’osservazione empirica delle criticità riscontrate nella prassi; c) la prospettiva di diffondere capillarmente le predette soluzioni operative attraverso Convegni, Seminari ed incontri di studio, a livello nazionale e territoriale, con la Magistratura, le Forze dell’ordine e gli operatori bancari; d) l’esigenza di individuare “punti di contatto” a livello di singole banche/intermediari e di Uffici di Procura, attraverso la designazione di soggetti “referenti”, al fine di agevolare, nel caso di indagini complesse e prima della notifica dei provvedimenti di accertamento, la scelta delle migliori modalità operative per l’indagine bancaria da avviare; e) l’impegno a svolgere interventi, nelle competenti sedi, per favorire un rapido avvio dell’Anagrafe dei rapporti, ritenuta unanimemente strumento operativo di importanza funzionale e strategica ai fini delle indagini bancarie, perché in grado di ridurre notevolmente i tempi delle indagini stesse, nonché gli oneri organizzativi ed economici, sia sul settore bancario che sulla magistratura;
- che con Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223 (art. 37, comma 4, lett. b), convertito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248, è stata istituita l’Anagrafe dei rapporti sopra richiamata, prevedendo che gli operatori finanziari siano tenuti a comunicare, in apposita Sezione dell’Anagrafe Tributaria, l’esistenza dei rapporti intrattenuti con la clientela e le operazioni di natura finanziaria effettuate (con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale) e che tale Anagrafe possa essere utilizzata anche dalle Autorità inquirenti nell’ambito delle indagini di natura penale, previa stipula con l’Agenzia delle Entrate di apposite convenzioni, volte a disciplinare le modalità di accesso all’Anagrafe medesima da parte degli organismi interessati (cfr. il Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 2007/9647 del 19 Gennaio 2007);
- che a seguito di apposita convenzione, stipulata fra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, la predetta Anagrafe è divenuta operativa ai fini delle indagini penali, come comunicato dallo stesso Ministero della Giustizia con lettera del 31 Luglio 2009 all’ABI, che poi ha provveduto a darne notizia al sistema bancario con lettera circolare Prot. GI/2875 del 10 Agosto 2009;
- che l’ABI, al fine di favorire la relazione fra i su richiamati “punti di contatto”, ha realizzato nel Marzo 2004 un archivio informatico (ARPA – Archivio riferimenti per accertamenti bancari), nel quale è possibile rintracciare per ciascun istituto di credito il “punto di contatto”, nazionale e locale, con numero telefonico, fax e indirizzo; archivio al quale gli uffici giudiziari possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti circa l’espletamento degli accertamenti bancari, utilizzando apposite password, tramite il sito Internet dell’ABI (www.abi.it);
- che sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) è presente un’apposita Sezione dedicata alla “Razionalizzazione degli accertamenti bancari”, nella quale è possibile reperire la documentazione prodotta dal più volte richiamato Tavolo di Lavoro, nonché le comunicazioni inviate dallo stesso Ministero ai Presidenti delle Corti d’Appello ed ai Procuratori Generali presso di esse, recanti il documento programmatico e il modello standardizzato per la richiesta degli accertamenti bancari;
- che sullo stesso sito è riportato, oltre all’illustrazione dell’Archivio ARPA, l’elenco dei Magistrati referenti presso le Procure della Repubblica dei diversi distretti di Corte d’Appello in possesso delle password per accedere allo stesso archivio ARPA;
- che il C.S.M. e l’ABI, sulla base di apposito protocollo di Convenzione sottoscritto nel Luglio 2004 hanno promosso iniziative di formazione congiunta su “la banca e il mercato finanziario”, dedicate ai magistrati ed agli operatori bancari, nel cui ambito sono state trattate anche le tematiche degli accertamenti bancari penali, a livello sia nazionale che territoriale, di intesa con la formazione decentrata dello stesso C.S.M.;
- che è comune intento pervenire ad un Protocollo che stabilisca criteri da seguire per l’emanazione dei provvedimenti di accertamento bancario penale e per la loro esecuzione da parte degli organi di polizia giudiziaria delegati alle indagini;
- che obbiettivo di tale Protocollo è anche quello di assicurare la riservatezza e la segretezza dell’attività di indagine penale presso le banche;
- che il Procuratore Generale, nell’ambito delle attività demandategli, ha il compito del coordinamento, indirizzo e promozione della omogeneità dell’azione penale e della incisività dell’azione del Pubblico Ministero;
- che lo stesso Procuratore Generale ha competenze istituzionali relativamente all’attività degli organi di polizia giudiziaria del Distretto;
CONCORDANO
di promuovere, sulla base delle iniziative e delle finalità indicate in premessa, le seguenti linee operative volte ad incrementare la celerità e la qualità di accertamento bancario penale, con l’obbiettivo di assicurare comunque la necessaria riservatezza e segretezza nello svolgimento delle indagini, nonché la razionalizzazione delle modalità delle richieste di accertamento.
1 – Riservatezza e segretezza – Utilizzazione dell’Archivio ARPA
a. All’Archivio ARPA – che, attraverso il contatto diretto fra il magistrato e/o gli organi di polizia giudiziaria delegati alle indagini e il referente della banca a livello centrale, assicura la necessaria riservatezza e segretezza alle indagini penali bancarie – potranno accedere, mediante una password concessa a ciascuno di loro dall’ABI e secondo la procedura illustrata nel “Manuale operativo”, i seguenti soggetti:
* il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari;
* il Procuratore Capo ed il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cagliari;
* i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Cagliari;
* i Comandanti Provinciali dei CC. della Legione di Cagliari;
* i Comandanti Provinciali della G. di F. della Regione Sardegna;
* i Questori della Regione Sardegna;
* i responsabili delle tre Aliquote (CC. G. di F. e Polizia di Stato) delle Sezioni di polizia giudiziaria presso le su richiamate Procure della Repubblica;
* il ROS (Sezione Anticrimine dei Carabinieri);
* il GICO della G. di F.;
* la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
2 – Modalità di redazione del provvedimento di richiesta di accertamento
a. La richiesta di accertamento dovrà essere formulata sotto forma di ordine della Magistratura rivolto direttamente alla Banca o alle Banche interessate ovvero di delega alla polizia giudiziaria ad effettuare l’accertamento stesso, previa notifica sempre del testo integrale, con gli eventuali, necessari “omissis”, del provvedimento;
b. Le Forze dell’ordine delegate dalla Magistratura e, in particolare, la Guardia di Finanza, nel caso di utilizzo di fonogrammi (c. d. “Radiomessaggi”) dovranno precisare nel dettaglio e in forma chiaramente leggibile, sulla base del modello di richiesta di accertamento riportato nell’Allegato n° 2 del presente Protocollo, se si tratti di causa civile o di procedimento penale, indicando il relativo Ruolo e/o Registro.
3 – Notifica del provvedimento
a. Il provvedimento che dispone l’accertamento dovrà essere notificato alla sola Direzione Generale della Banca, la cui sede e ufficio/funzione competente sono riportati nell’Archivio ARPA;
b. ove dovesse essere necessario, la Direzione generale e l’Ufficio/funzione competente provvederanno, salvo espressa indicazione contraria da parte del magistrato che conduce le indagini, ad informare eventualmente le proprie dipendenze dell’accertamento in corso, richiedendo anche la loro collaborazione,
4 – Generalità dei soggetti passivi dell’accertamento
a. Nei provvedimenti di cui sopra dovranno essere indicate, in termini chiari e precisi, le generalità complete di tutti i soggetti da sottoporre all’accertamento, evitando l’uso di locuzioni generiche (come ad es. “gli appartenenti al nucleo familiare dell’indagato”) e fornendo, ove possibile, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti inquisiti, specie per quanto concerne le indagini su Società.
5 – Ambito temporale del provvedimento
a. Nei provvedimenti in questione deve essere specificato fin dall’inizio l’ambito temporale dell’accertamento, tenendo presente che, più esso è circoscritto (e ragguagliato ad anno o trimestre) e più celermente perverranno le risposte da parte delle banche e tenendo conto comunque del limite decennale di conservazione della documentazione da parte delle stesse banche, imposto dall’art. 2220 Cod. civ., nonché i documenti specifici dei quali si richiede l’esibizione.
Ù
6 – Interrogazione dell’Anagrafe dei rapporti e contenuto
del provvedimento di accertamento
a. Al fine di rilevare l’esistenza di rapporti (ivi inclusi i conti correnti) e di operazioni finanziarie riconducibili ai soggetti interessati dall’indagine, la Magistratura preliminarmente interroga l’Anagrafe dei rapporti di cui in premessa.
b. Nel provvedimento che dispone l’accertamento unicamente presso le banche e gli altri intermediari dove sono stati rilevati i predetti rapporti ed operazioni finanziarie si richiede – nella prima fase di accertamento – di trasmettere i soli documenti relativi alla movimentazione dei rapporti intervenuti, quali gli estratti conto, l’elenco dei rapporti intrattenuti, le risultanze dell’Archivio Unico Informatico (AUI), relativamente alle operazioni non transitate sul conto. Nel provvedimento va in ogni caso evitato l’uso di generiche locuzioni (come ad es. “rapporti comunque riferibili o riconducibili all’indagato”).
c. Alla luce degli elementi acquisiti dall’analisi della documentazione generale di base di cui al precedente punto b) viene inviata – nella seconda fase di accertamento – la richiesta della documentazione utile alle indagini in corso (ad es. assegni bancari tratti, assegni circolari richiesti, bonifici etc.), con espresso riferimento alla natura delle operazioni e con riferimento ad importi significativi, nell’intento di non ritardare le indagini con la ricerca indiscriminata di documenti non necessari agli accertamenti.
d. Ai fini previsti dai punti a), b) e c), le Procure e le Forze dell’ordine delegate adotteranno il modello di richiesta di accertamento bancario riportato nell’Allegato n. 2 al presente Protocollo.
7 – Tempi di risposta alle richieste di accertamento
a. Nel provvedimento che dispone l’accertamento non dovrebbero essere indicate, se non strettamente necessarie, scadenze ravvicinate per l’invio delle risposte all’accertamento stesso, tenendo comunque conto della complessità della ricerca conseguente alla richiesta.
b. L’Autorità giudiziaria che procede indicherà tale criterio operativo ai C.T.U., nominati nel corso delle indagini.
8 –Assegni in procedura “check truncation”
a. Qualora sia richiesta copia di assegni lavorati con la procedura “check truncation”, la richiesta di cui sopra andrà formulata direttamente alla Banca negoziatrice, atteso che gli assegni medesimi restano materialmente presso di essa, previa indicazione in tal senso da parte della Banca emittente o trattaria, che segnalerà altresì il codice di riferimento dell’assegno (CRA).
9 – Provvedimenti di sequestro e di confisca
a. Nei casi di provvedimento di sequestro, nell’atto dovrà essere indicato espressamente se trattisi di sequestro preventivo o probatorio, precisando nel dettaglio l’attività che dovrà essere svolta dalla Banca. Ciò consentirà, ad esempio, nel caso di assegni, di differenziare il sequestro della sola materialità del titolo, a fini probatori, dall’ipotesi di sequestro del titolo e della relativa provvista, a fini cautelari, in casi di truffa o usura.
b. Nel caso di notifica di un sequestro preventivo, l’Autorità competente provvederà, nelle ipotesi previste dall’art. 321 C.p.p., a trasmettere alla Banca il relativo provvedimento di convalida.
c. Nel caso di sequestro di assegni, il provvedimento andrà notificato alla sola Banca trattaria o emittente, a seconda che si tratti di assegno bancario o circolare, ottenendo così di impedirne il pagamento e di consentirne l’apprensione materiale da parte della polizia giudiziaria. Analoga procedura si seguirà nell’ipotesi di sequestro di tutti i titoli di credito trafugati, da notificarsi all’Istituto emittente.
d. Nel caso di sequestro o di confisca di somme o rapporti, l’Autorità competente:
° preciserà nella notifica del provvedimento alla Banca se esso rientri fra i provvedimenti contemplati dal D. L. 16 Settembre 2008 n. 143 (“Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”) ed eventuali successive modificazioni;
° fornirà alla Banca adeguate istruzioni per la gestione delle somme/rapporti, con particolare riguardo alla contabilizzazione/destinazione delle ulteriori somme che dovessero affluire sui rapporti colpiti dal provvedimento.
10 – Diffusione del Protocollo e monitoraggio del suo stato di
implementazione
a. L’ABI si impegna a diffondere il presente Protocollo, a livello nazionale e territoriale, con apposite circolari a Banche/intermediari associati, nonché a pubblicarlo sul proprio sito Internet, nella parte riservata all’accesso per l’Archivio ARPA, dandone notizia, per conoscenza, alle Procure ed alle Forze dell’ordine;
b. Le Forze dell’ordine si impegneranno a fare osservare il presente Protocollo, dando conseguenti istruzioni ai propri uffici con apposita comunicazione, da inviare, per conoscenza, alle Procure della Repubblica e all’ABI;
c. Date le finalità di razionalizzazione delle indagini che stanno alla base del presente Protocollo, resta inteso che l’ABI non darà luogo a richieste di notifiche a Banche/intermediari – per suo tramite – di provvedimenti di accertamento provenienti dalle Procure;
d. I soggetti firmatari si impegnano a monitorare lo stato di implementazione del presente protocollo con incontri periodici, da tenersi con cadenza almeno trimestrale, nonché a promuovere iniziative di formazione congiunta sull’attività di indagine penale nel contrasto alla criminalità organizzata. A tal fine la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari e l’Associazione Bancaria Italiana designeranno rispettivamente un proprio referente – dandone notizia a tutti i soggetti destinatari del presente Protocollo – che avrà il compito di svolgere le azioni predette.
11 – Durata
a. Il presente Protocollo, che decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, ha durata indeterminata e sarà soggetto a revisione a far data dal giorno di attivazione, da parte della Magistratura, della procedura telematica per lo scambio di informazioni, disciplinata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 Dicembre 2005, mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
b. Qualsiasi modifica al presente Protocollo potrà essere apportata mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti.
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d’Appello di Cagliari
(Ettore ANGIONI)
L’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
(ABI)
Direttore Generale
(Giovanni SABATINI)