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30/01/2013 - Indirizzo di saluto del Procuratore Generale al Convegno sull'affido dei minori
Un cordiale saluto a tutti i presenti e, in particolar modo, agli organizzatori di questo Convegno, incentrato su un argomento di importanza fondamentale per tutti coloro … Magistrati, Avvocati, Operatori sociali, cittadini qualunque … che abbiano a cuore i problemi della famiglia; un argomento che coinvolge in prima persona i minori, che sono poi l’anello debole del sistema.
Un saluto che porgo nella mia attuale veste di capo degli Uffici requirenti del Distretto, che non ha mai dimenticato di essere stato per non pochi anni magistrato requirente minorile!
La nostra Costituzione, all’art. 29, “riconosce i diritti della famiglia, come Società naturale fondata sul matrimonio” e ci ricorda all’articolo successivo che “é dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, soggiungendo che “nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.
La legge 4 Maggio 1983 n° 184 – che in seguito alle ultime modifiche, reca il titolo “Diritto del minore a una famiglia” – recependo sostanzialmente il dettato costituzionale, sancisce all’art. 1 che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” e che soltanto “quando la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore stesso” si applicheranno gli istituti dell’affidamento e dell’adozione”.
Da ciò consegue come per il nostro ordinamento esigenza primaria sia quella di far sì che il minore possa crescere nella famiglia di origine e come solo in casi estremi, quando cioè sia accertata un’effettiva condizione di “abbandono”, sia possibile supplire con un vincolo giuridico al vincolo di sangue.
Nasce così l’istituto giuridico dell’adozione, che ha carattere di residualità e di sussidiarietà … Un istituto di grande rilevanza sociale, che purtroppo è sconosciuto a talune legislazioni e, in particolare, al mondo musulmano … Un istituto, grazie al quale, si crea un rapporto di parentela legale fra i genitori adottivi e l’adottato, al termine di una procedura abbastanza lunga e complessa.
Non vi è dubbio che quella delle coppie che si dichiarano disponibili all’adozione, sia nazionale che internazionale, sia una risorsa di fondamentale importanza per dare una famiglia ad un minore che ne sia privo.
Esistono però dei casi, ancor più delicati e problematici, e cioè quelli di minori che, pur non privi di un padre e di una madre, si trovano in situazioni di instabilità familiare … pensate ai figli di genitori, entrambi detenuto o tossicodipendenti o sottoposti a forme di violenza dai genitori stessi.
Ecco, in questi casi soccorre un’altra risorsa, forse ancor più preziosa dell’adozione, e cioè quella dell’affido familiare, secondo le indicazioni della già richiamata Legge 184 del 1983 e della successiva Legge di modifica 149 del 2001.
Quello dell’affido familiare è un percorso completamente diverso e non sovrapponibile all’adozione, che ha lo scopo di aiutare, sostenere ed essere vicini ad un minore in difficoltà, così da garantirgli un ambiente sereno ed accogliente in una fase della sua vita in cui i genitori per i più svariati motivi non sono in grado di svolgere il loro compito affettivo ed educativo.
Caratteristica principale dell’affido è la temporaneità, nel senso che, mentre l’adozione è un processo in cui vengono definitivamente interrotti i rapporti con la famiglia naturale, quì si prevede il ritorno del minore in seno alla famiglia d’origine, con la quale quindi durante l’intero percorso si cerca di mantenere un costante e frequente rapporto.
L’affido, quale provvedimento temporaneo, dovrebbe avere una durata non superiore ai due anni, nel caso dell’affido consensuale o, comunque una durata di quel tanto indicato nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni, nel caso di affido giudiziale, anche se talvolta accade che esso si trasformi in un provvedimento “sine die”, senza le garanzie peraltro che può offrire un’adozione.
Qualcuno ha detto – e giustamente – che l’affido è un dono che rimane nel tempo per chi lo riceve e per chi lo realizza; si tratta comunque di un gesto di amore, di solidarietà e di responsabilità sociale, giacché la famiglia affidataria deve assolvere al compito delicatissimo di assicurare il mantenimento, l’educazione e l’istruzione ad un minore e di mantenere i contatti con la famiglia originaria, aiutandola a superare le problematiche esistenti e a ricreare un ambiente familiare idoneo allo stesso minore in difficoltà.
Non essendo facile reperire famiglie disposte ad ottenere minori in difficoltà in affido, deve essere compito degli Uffici giudiziari minorili e dei Servizi Sociali creare una rete allo scopo, sensibilizzando persone impegnate nel sociale ad utilizzare questo strumento.
L’argomento si presta a tutta una serie di considerazioni, di proposte e di progetti che – ne sono certo – i relatori saranno in grado di sviluppare nel corso della giornata, che potrà essere arricchita dal dibattito fra gli operatori del settore e il pubblico presente.
Nel rinnovare il mio saluto, rivolgo il più affettuoso augurio di buon lavoro.